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SICUREZZA ALIMENTARE
Normativa - Linee Guida MinisteroFitosanitari
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08/02/2010Il compito dell'Igiene degli alimenti e della Nutrizione è quello di tutelare il diritto fondamentale alla salute del cittadino consumatore attraverso la verifica dell'applicazione dei vari Regolamenti Comunitari del cosiddetto "Pacchetto Igiene" quali Regolamento CE n°178/2002, Regolamento CE n°852/2004, Regolamento CE n°625/2017 (che ha abrogato il reg CE 882/2004). Capisaldi dell'attuale normativa vigiente, ma supportati da una serie di normative Nazionali e Regionali più specifiche.

In particolare l'Igiene degli alimenti e della Nutrizione si occupa delle attività di controllo dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese alimentari che si occupano di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto e somministrazione di alimenti e bevande oltre alla sorveglianza sul commercio ed utilizzo di fitosanitari, alla formazione degli alimentaristi.

Attività di controllo
Le attività di controllo vengono svolte tramite gli strumenti operativi:

1. Verifica - controlli volti ad accertare il rispetto di requisiti specifici, quindi un controllo puntuale dei singoli requisiti (temperatura, requisito strutturale). L’insieme di questi forma un’Ispezione.

2. Ispezione - Nelle ispezioni, rientra l’esame dei requisiti strutturali, delle condizioni igieniche, l’esame e valutazione del piano di autocontrollo. Tutti questi esami dovranno essere documentati tramite la redazione del “Verbale del Controllo Ufficiale”.

3. Audit - Questa è un’attività atta a determinare tramite indagine l’adeguatezza ed aderenza di un processo o organizzazione a stabilite procedure, istruzioni operative, specifiche, standard ed altri requisiti funzionali e a verificarne l’applicazione. A differenza delle altre attività, che sono a sorpresa e senza preavviso, l’Audit viene comunicato in via preliminare all’OSA.

4. Campionamento per analisi - Nel campionamento per analisi si preleva un alimento od un mangime, oppure anche una sola sostanza che sia destinata all’alimentazione umana o degli animali, per verificare mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, e alle norme sulla salute degli animali. Per i campionamenti chimici la normativa da seguire è il DPR 327/80, mentre per quelli microbiologici il Regolamento CE 2073/2005.

5. Sorveglianza - Per sorveglianza si intende la raccolta di dati e la loro analisi, interpretazione e diffusione al fine di valutare l’evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. La sorveglianza è quindi da intendersi come una attività in grado di valutare anche l’efficacia delle misure di controllo adottate andando a valutare quanto incidono sull’evoluzione del fenomeno in esame. Rappresenta, pertanto, un processo che si concretizza in una serie continua di azioni che producono informazioni, la cui valutazione determina una riprogrammazione delle azioni stesse.

6. Monitoraggio - Il Monitoraggio è rappresentato da misurazioni sistematica di una varietà di indicatori. Può essere utilizzato, ad esempio, per determinare il livello di prevalenza di un agente patogeno in una popolazione animale o in un prodotto alimentare. L’attività di monitoraggio permette di impostare successivamente un piano di sorveglianza che preveda specifiche misure di controllo e sia in grado di valutarne anche l’effetto.

File:
Regolamento CE 178-2002 - che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare
Regolamento CE 852-2004 - sull’igiene dei prodotti alimentari
Regolamento CE 882-2004 - relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali