Unpisi
Ufficio tecnico giuridico
Tecnico della Prevenzione Dott. Antonio Fedele Laureato Magistrale in Giurisprudenza abilitato all'esercizio professionale di Avvocato;
il Dott. Fedele mette a disposizione dell'Associazione e degli Associati le proprie competenze a supporto di quesiti che questi riterrano opportuno approfondire.
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antonio.fedele@unpisi.it
Domande
15/01/2018
- Buonasera, mi chiamo S.B. sono un tecnico della prevenzione iscritto a UNPISI.
Volevo usufruire del servizio dell'ufficio tecnico giuridico per un chiarimento: il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria ricoperto da un tecnico della prevenzione nel pubblico impiego è compatibile con una forma contrattuale a tempo determinato?
RISPOSTA
- La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è direttamente correlata al profilo professionale di Tecnico della Prevenzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro : tempo determinato o tempo indeterminato.
E' il D.M. n. 58/1997, in combinazione con le norme del codice di procedure penale, che determina detta qualifica.
05/02/2007
1) Gli organi di vigilanza, di controllo, della Pubblica Amministrazione, ecc., sono tutti gli operatori che effettuano gli interventi ispettivi sul territorio, tra cui sono compresi anche i Tecnici della Prevenzione, oppure chi sono?
2) L’art. 8 D.Lgs n. 507/99, può essere applicato direttamente dai Tecnici della Prevenzione, se durante un’ispezione, accertano l’insussistenza dei requisiti igienici sanitari, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria, in un laboratorio di produzione “panificio”, peraltro privo di documenti autorizzativi?
3) Quando si applica l’art. 8 del D.Lgs 507/99, con provvedimento di chiusura dell’esercizio per l’insussistenza dei requisiti igienici sanitari, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria, non sono previste sanzioni amministrative e/o sequestri per illeciti amministrativi, in quanto ha una funzione preventiva e cautelativa?
4) Caro collega, innanzi tutto un grosso bravo per la tua preziosa attività di consulenza per noi poveri operatori lasciati a noi stessi, in preda a dubbi e incertezze. Quindi dopo averti fatto i complimenti (meritati) ti sottopongo un paio di domande. L'art. 344 del T.U.LL.SS. è ancora vigente ? la mia copia del Rizzati datata Settembre 2003 riporta come ancora in vigore il predetto articolo e stabilisce la sanzione alle violazioni al Regolamento Comunale di Igiene a 103 euro (misura ridotta, terzo del massimo 34,33). Ora non so se sono intervenute modifiche o abrogazioni, so che la legge 3/2003 ha introdotto all'articolo 16 un importo, ai regolamenti comunali e provinciali, che va da 25 a 500 euro. Questa norma abroga di fatto l'art. 344 o no? Inoltre è possibile, da parte del Comune, inasprire eventualmente queste sanzioni con importi diversi da quelli stabiliti dalla norma in vigore. Ti ringrazio in anticipo e ti auguro un buon lavoro
Risposte
» Le nostre risposte ai quesiti 1 - 2 - 3 del 05/02/2007 [ Scarica ]
» Risposta al quesito 4 [ Scarica ]