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Il tecnico della prevenzione e il codice deontologico

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ROMA 24/11/2012


PREMESSA
L’art 1 della Legge 42/99 nella definizione di Professioni Sanitarie afferma "il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie é determinato" :
- dai contenuti dei Decreti Ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali
- dai contenuti degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base
- dagli specifici Codici Deontologici
L’insieme di questi requisiti costituisce quindi l’elemento fondante ed essenziale per l’esercizio professionale delle singole professioni sanitarie.
Mentre la realizzazione dei primi due punti appare più semplice in quanto frutto di specifici atti normativi, più complessa è la partita dei codici deontologici per le Associazioni Professionali non ancora dotate di un ordine e/o albo professionale. Queste difatti a differenza degli ordini e o dei collegi già costituiti, non prevedono per l’esercizio professionale l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Associazione di riferimento (anche se riconosciuta con specifico atto dal Ministero della Salute) e pertanto si viene a perdere quel vincolo in capo ai singoli professionisti di rispetto al relativo Codice Deontologico. Lo scenario attuale è quello in cui le Associazioni si sono dotate negli anni di Codici Deontologici che vanno ad assumere per i rispettivi professionisti, iscritti o meno, un mero atto d’indirizzo e valori di riconoscimento volontario anziché di vera e propria regolamentazione dell’esercizio professionale (quale garanzia per la Salute del cittadino e dei professionisti propriamente abilitati?).
Oltre quanto sopra va ricordato che tutte le figure professionalmente riconosciute dallo Stato, come disciplinato dall’ art. 2229 del Codice Civile (Esercizio delle professioni intellettuali) devono avere un albo professionale e riferirsi quindi al relativo Codice Deontologico.

CODICE DEONTOLOGICO E DEONTOLOGIA
Il Codice Deontologico contiene “norme deontologiche che l’Ordine, Collegio, Associazione professionale ritengono importanti da proporre ai propri iscritti ma tali norme non si identificano con l’intera sfera della deontologia”; in quanto quest’ultima può essere intesa come l'insieme di teorie etiche comprendenti fini e mezzi strettamente dipendenti gli uni dagli altri, ovvero: “un fine giusto sarà il risultato dell'utilizzo dei giusti mezzi”.
Il Codice Deontologico rappresenta un “atto di autodisciplina” di norme emanate dagli organi rappresentativi di una professione a cui viene generalmente riconosciuto il duplice ruolo di fonte di orientamento professionale e di paradigma, articolato su regole fondamentali di comportamento, per la valutazione di condotte. Può essere considerato “un precetto extra giuridico” cioè un insieme di regole interne della categoria e non attività normativa. Tuttavia l’inosservanza del codice, avendo efficacia interna alla categoria che regolamenta, può assumere valore disciplinare dei “cattivi” comportamenti dei singoli professionisti.
I termini “deontologico” e “deontologia” si riferiscono quindi chiaramente all’orizzonte morale etico e significano “discorso relativo a ciò che va fatto, il giusto e il dovere”.
Il Codice Deontologico professionale è un insieme di regole che non attengono a questo o a quel dovere (tecnico o giuridico che sia) ma al dovere in quanto tale.
Da questi punti sono nate le riflessioni e l’impegno che hanno costituito il fondamento per la definizione del Codice quale insieme di regole applicabili alla professione del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro”.

IL TECNICO DELLA PREVENZIONE E IL CODICE DEONTOLOGICO
Il Tecnico della Prevenzione con l’evolversi della normativa è divenuto, sia tutore sia consulente del benessere della collettività attraverso la sorveglianza ed il miglioramento degli ambienti di vita e di lavoro, difensore quindi dei diritti dello stato di salute per gli ambiti di riferimento.
Egli agisce in scienza e coscienza in tutti i contesti lavorativi in cui è chiamato ad operare nell’applicazione delle norme che la società si è data in ambito di tutela e prevenzione della Salute attraverso il controllo e la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, attivando contestualmente strategie di formazione, comunicazione e promozione della salute, nel rispetto della missione professionale tesa a prevenire l’insorgenza di un evento dannoso sia al singolo sia alla comunità.
Dai contenuti del decreto istitutivo del profilo professionale (DM 58/97) nonché dall’analisi delle competenze proprie professionali (di base, tecnico professionali, trasversali), è possibile affermare che tale figura agisce in un ambito molto vasto di attività per altro orientato ad un risultato non sempre facile da misurare “produzione di salute e benessere della comunità”. Oltre a quanto prescritto dalla L. 42/99, diviene quindi indispensabile affiancare alle norme italiane ed europee che già sono in essere, cui ogni singolo professionista deve attenersi per svolgere la propria attività di controllo e consulenza, l’insieme dei principi e delle regole etiche/deontologiche ispiratrici per il Tecnico della Prevenzione nell’esercizio professionale. L’insieme di questi strumenti, congiuntamente alle conoscenze ed abilità professionali acquisite e mantenute aggiornate, diviene garante di interventi efficienti ed appropriati in rapporto ai bisogni della comunità, sia a tutela della Salute pubblica sia della professione stessa.


File:
fileCODICE DEONTOLOGICO TECNICI DELLA PREVENZIONE approvato Assemblea dei soci 24/11/12
fileex CODICE DEONTOLOGICO del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro