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definito per ciascun Professionista Sanitario e quindi per ciascun Tecnico della Prevenzione
(salvo le casistiche definite con la determina della CNFC del 17/7/13)
è di 150 crediti ECM
prevedendo una media di 50 crediti formativi annuali ed un limiti minimo e massimo di conseguimento annuale
tabella di riepilogo
Crediti annuali |
n° Massimo dei crediti annuale |
n° Minimo dei crediti annuale |
||
Anno 2014 | 50 | 75 | 25 | |
Anno 2015 | 50 | 75 | 25 | |
Anno 2016 | 50 | 75 | 25 |
150 Totale dei crediti ECM da conseguire nel triennio 2014 - 2016
ESTRATTO (allegato originale in documenti)
Come ratificato in data 4 Novembre 2014 in relazione alla DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 - 10 OTTOBRE 2014 IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
art. 1 (Obbligo formativo triennio 2014-2016)
1. L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi.
2. È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni individuati dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013.
3. L’obbligo formativo individuale è determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata:
4. Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
art 2 (Certificazione per il triennio 2014-2016)
a) attestato di partecipazione al programma ECM;
b) certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo individuale con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiori all’obbligo formativo.
5. I documenti di cui sopra sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.
gli atti integrali nei sotto riportati documenti
è possibile consultare altri documenti e/o norme dal portale http://ape.agenas.it/
esempio di tabella di sintesi redetta da UNPISI ad uso dei professionisti per l'autogestione e raccolta delle informazioni ECM (sarà pubblicata il giorno 30/11/14)