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E.C.M. - Educazione Continua in Medicina

ECM

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FAQ - Domande in tema di ECM

E' OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE ECM? Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. La formazione ECM è obbligatoria per tutti gli esercenti delle Professioni Sanitarie siano essi dipendenti pubblici, privati o libero professionisti. Lo status di Professione Sanitaria è in virtù e delle normative di riferimento e del titolo di laurea abilitante conseguito a prescindere dalla prestazione erogata se la stessa è espressa quale professionista

COSA SONO I CREDITI FORMATIVI ECM? I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7)


CHI E' ESONERATO DALL'OBBLIGO FORMATIVO ECM? È esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;  Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.


QUANTI CREDITI DEVONO ESSERE ACQUSITI NEL TRIENNIO 2014-2016 DAL TECNICO DELLA PREVENZIONE? I crediti Formativi per il triennio 2014-2016, come definito per ciascun Professionista Sanitario (salvo le casistiche definite con la determina della CNFC del 17/7/13), è di 150 crediti ECM prevedendo una media di 50 crediti formativi annuali ed un limiti minimo e massimo di conseguimento annuale.  E' prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni individuati dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013.
L’obbligo formativo individuale è determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo standard le riduzioni calcolate -vedi tabella nella sezione debiti formaztivi ECM


E' PREVISTO UN SISTEMA SANZIONATORIO IN CASO DI NON CONSEGUIMENTO CREDITI ECM? Fermo restando che l'obbligo di conseguire i crediti formativi ai fini ECM, per i professionisti sanitari è definito dalle norme orizzontali di regolamentazione nonchè elaborate dalla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute e che tale obbligo è e deve essere recepito nel codice deontologico delle diverse Professioni sanitarie, finora mancava una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale e mancava una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini dei crediti conseguiti. Questa lacuna è stata colmata con una norma introdotta nella recentissima Manovra finanziaria di Agosto 2014 che all'art.3 comma 5 recita:"Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a.l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; b. previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;"  Stante quanto sopra espresso, se è pur vero che per quanto riguarda le Professioni Sanitarie non organizzate in Ordini e Collegi gli eventuali provvedimenti disciplinari non avrebbero lo stesso effetto che si avrebbe su altre professioni, non va' trascurato quanto espresso in seno alla Conferenza Nazionale ECM del Novembre 2014 ovvero i professionisti che non hanno perseguito/mantenuto le proprie competenze attraverso la formazione ECM con sistema che a breve sarà a regime (Anagrafica ECM Nazionale) potrebbero vedersi costretti, come accade in altri paesi Europei, a RICERTIFICARE LE PROPRIE COMPETENZE o in altrenativa essere inseriti in percorsi formativi obbligatori di TUTORAGGIO PROFESSIONALE.
Oltre al valore Etico/deontologico connesso alla Responsabilità professionale di mantere aggiornate le proprie competenze, gli scenari che si possono prefigurare, dall'istituzioni degli Albi - Ordini professionali (con i relativi adempimenti) al sistema già prossimo di attestazione/ certificazione del pieno soddisfacimento dei crediti ECM (GoGeAPS), costituiscono un caloroso invito a TUTTI i TECNICI DELLA PREVENZIONE di non trascurare assolutamente tale OBBLIGO formativo per non incorrere prima o dopo, in fastidiosi provvedimenti che potrebbero essere graduati in relazione alla totale assenza di attività formative o parziale soddisfacimento (limitazione esercizio professionale, accessibilità concorsi, progressioni carriera, ecc.)


QUANTI CREDITI DEVONO ESSERE ACQUSITI NEL TRIENNIO 2011-2013? Per il triennio 2011-13 è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi (50 crediti annui - min. 25 max 75). E’ prevista la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente ( 2008-10) una quota di crediti stabilita in 45 crediti (cfr.: Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012), a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il trienno precedente di 150 c.f. oppure *90 c.f..
* Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 c. f., può detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f.. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso( 2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.

CHE DIFFERENZA C'E' TRA CREDITI ACQUISITI DA PROVIDER ACCREDITATI A LIVELLO NAZIONALE E PROVIDER ACCREDITATI A LIVELLO REGIONALE? I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello regionale, hanno valore a livello nazionale. Da ricordare che per la FAD erogata da Provider accreditati a livello regionale i crediti dovranno essere erogati solo ai professionisti sanitari che svolgono la loro attività nella Regione o Provincia Autonoma che ha accreditato il Provider. In caso contrario, il Provider deve fare richiesta di accreditamento del singolo evento alla CNFC (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.4)